[Versió original]
[Selecció d'articles]
Legge 3 maggio 2004, n. 112
"Norme di principio in materia di
assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo
unico della radiotelevisione"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004 - Supplemento
Ordinario n. 82
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
[…]
Art. 3.
(princìpi fondamentali)
1. Sono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia
della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva,
la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa
la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni
o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza,
la lealtà e l’imparzialità dell’informazione,
l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali,
culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche
e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale
e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare
della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere,
della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale
del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle
norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi
statali e regionali.
[…]
Art. 5.
(Princìpi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza
del sistema radiotelevisivo)
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti princìpi:
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi
di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela
del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando
a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del
pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso
soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza
degli assetti societari;
[…]
i) previsione di specifiche forme di tutela dell’emittenza in
favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
[…]
Art. 6.
(Princìpi generali in materia di informazione e di ulteriori
compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)
[…]
4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi
di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell’ambito
della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa
la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti,
al fine di favorire l’istruzione, la crescita civile e il progresso
sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare
l’identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità
sociale.
[…]
Art. 7.
(Princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva
di ambito locale)
1. L’emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove
le culture regionali o locali, nel quadro dell’unità politica,
culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
[…]
Art. 12.
(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)
[…]
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta
e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche
e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello
Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica,
una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra
soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con
i princìpi della presente legge, e una riserva in favore delle
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
[…]
5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni
sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all’ubicazione
degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all’intesa
con le regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e
con le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese
sono acquisiti secondo le procedure previste dall’articolo 1 della
legge 30 aprile 1998, n. 122.
[…]
Capo IV
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
Art. 17.
[…]
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo
6, comma 4, comunque garantisce:
[…]
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità
indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati
in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni
associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni
religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici
e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici
e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano
richiesta;
e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione
e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati
alla conoscenza e alla valorizzazione della li ngua, della cultura e
dell’impresa italiane attraverso l’utilizzazione dei programmi
e la diffusione delle più significative produzioni del panorama
audiovisivo nazionale;
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina
per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli Venezia Giulia;
[…]
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati,
in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le
esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;
[…]
Art. 26.
(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d’Aosta
e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali previsti
dalla presente legge, la regione autonoma Valle d’Aosta e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della
presente legge nell’ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti
ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione,
anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda
della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più
ampie rispetto a quelle già attribuite.
[…]
Art. 28.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 1, commi
terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e
V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge,
salvo comunque quanto previsto dall’articolo 20 della presente
legge;
b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n.
67;
c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15,
commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell’articolo 3
e dell’articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall’articolo
20 della presente legge;
f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9,
10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio
1997, n. 249;
g) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.
Art. 29.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|