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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 1993. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA DELLA SARDEGNA

TITOLO I
PRINCIPI E FINALITÀ DELLA LEGGE

Articolo 1
Finalità

(1) La Regione autonoma della Sardegna assume l'identità culturale del popolo sardo bene primario da valorizzare e promuovere e individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale i processi di sviluppo economico e di integrazione interna e internazionale.

(2) A tal fine garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Sardegna, avvalendosi degli speciali poteri riconosciuti dallo Statuto sardo.

Articolo 2
Oggetto

(1) Ai sensi della presente legge la Regione assume come bene fondamentale da valorizzare la lingua -nella sua peculiare valenza- la storia, le tradizioni di vitta e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l'espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali.

(2) La regione considera tale impegno parte integrante della sua azione politica e lo informa ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Constituzione e a quelli che sono alla base della Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e della Carta dei diritti delle minoranze etniche.

(3) Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna, la lingua sarda e la valorizzazione dei relativi specifici moduli e sedimenti, come caratteri e strumenti necessari per l'esercizio delle proprie competenze statutarie in materia di beni culturali -quali musei, biblioteche, antichità e belle arti-, di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla construzione dell'autonomia della Sardegna.

(4) La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è attribuita, con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero.

Articolo 3
Compiti della Regione

(1) Secondo la finalità previste dall'articolo 1 e allo scopo di rimuovere gli ostacoli alla libera espressione che hanno fin qui determinato una situazione di diseguaglianza sostanziale tra lingua italiana e lingua sarda nelle sue varietà locali nonchè catalano di Alghero e di dare pari opportunità espressive alle lingue in contatto in tutti luoghi della comunicazione sociale, la regione autonoma della Sardegna predispone e realizza, anche in accordo con le istituzioni pubbliche ed eventualmente con soggetti privati, le adeguate strumentazioni conoscitive ed operative e fornisce ai cittadani singoli, o comunque organizzatti nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni reali per l'esplicazione dei ripettivi linguaggi.

(2) In particolare:

(a) garantisce -regolandone le istanze, le finalità e i programmi- la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali, degli organismi culturali pubblici e privati, alla programmazione culturale regionale;

(b) promuove la iniziative necessarie per il raggiongimento delle finalità previste dalla presente legge, mediante la predisposizione e/o il coordinamento di programmi di intervento annuali e pluriennali relativi ad attività e iniziative culturali;

(c) garantisce la tutela e la fruizione -in particolare attraverso la catalogazione e la conservazione- del patrimonio culturale regionale;

(d) promuove, valorizza e coordina i servizi idonei al raggiungimento delle finalità della presente legge ed assicura, alla rete da essi formata, efficienza, economicità e tempestività;

(e) programma gli obiettivi generali da conseguire e le connesse innovazioni techniche, utilizzando a tal fine anche gli strumenti operativi previsti dalla presente legge.

TITOLO II
STRUMENTI OPERATIVI

Articolo 4
Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale regionale

(1) La Regione Autonoma della Sardegna, in conformità alle norme fondamentali di riforma della pubblica amministrazione, sancite dalla legislazione statale, fatti salvi i principi statuari, emana apposite leggi di settore dirette a costituire, anche con riferimento alle esigenze di riequilibrio territoriale, una rete di servizi di ricognizione, catalogazione, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio culturale regionale.

(2) Tali leggi di settore dovranno in particolare prevedere disciplinando, a tal fine, le modalità di selezione del personale che a tali struture verrà preposto:

(a) il Servizio bibliotecario e documentario della Sardegna costituito:


(1) dall'insieme delle biblioteche, degli archivi, dei centri di documentazione di qualunque appartenenza giuridica che operano secondo il principio della cooperazione e che, oltre ai compiti ad essi connaturari, complessivamente garantiscono la raccolta organica della produzione editoriale sarda e sulla Sardegna, la sua conservazione, valorizzazione e fruizione, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;

(2) dalla racolta, catalogazione e conservazione della documentazione audiovisiva e di quanto prodotto con linguaggi mass-mediali sulla Sardega, per qualli viene garantita una diffusa conoscenza e la regolare fruizione;

(b) il Sistema museale e monumentale della Sardegna che:

(1) cura la valorizzazione e la crescita, diffusa e coordinata, dei musei, delle pinacoteche e degli altri luoghi di conservazione dei beni storici, antropologici, artistici ed ambientali, meritevoli di tutela e di memoria collettiva esistenti in Sardegna, anche favorendo la nascita di nuove racolte espositive;

(2) raggruppa e coordina i più importanti luoghi di conservazione del patrimonio archeologico, pareaggistico, storico e architettonico della Sardegna;

(c) il Laboratorio di studio e di ricerca sui centri della Sardegna cui vengono affidate le competenze regionali relative allo studio ed alla valorizzazione dei centri da sottoporre a tutela;

(d) il Sistema musicale e delle tradizioni popolari della Sardegna che:

(1) cura la registrazione, l acatalogazione, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione della produzione poetico-musicale;

(2) nell'ambito della legislazione di riferimento e attraveso l'I.R.S.E., cui è affidata la ricerca specifica sul folklore e sulle tradizioni popolari e musicali della Sardegna, cura la tenuta del catalogo regionale dei beni demo-antropologici e della nastroteca musicale regionale, che raccoglie tutte le incisioni e le registrazioni di musica della Sardegna.

(3) Entro il termine di un anno, l'Assessorato regionale della publica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport dovrà essere riorganizzato in rapporto agli obiettivi indicati dalla presente legge. LAssessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport assume la denominazione di Assessorato della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e ploblemi della gioventù.

Articolo 5
Norme di attuazione statutaria

(1) Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Comittato Paritetico di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, un sistema di norme di attuazione e di delega di competenze statali diretto ad attribuire alla Regione un complesso organico di poteri normativi ed amministrativi in materia di beni culturali.

Articolo 6
Comiato tecnico-scientifico per la cultura e la lingua dei Sardi

(1) Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è costituito presso l'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù il Comitato tecnico-scientifico per la cultura e la lingua dei Sardi.

(2) Il Comitato è organo consultivo dell'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù e propone indirizzi generali per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge, esprimendo il parere previsto al comma 1 dell'articolo 18 nonchè, annualmente, proprie valutazioni sull'attività svolta per il perseguimento dei suindicati obiettivi.

(3) Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, o da un suo delegato, ed è composto da:

(a) cinque studiosi delle discipline indicate agli articoli 4 e 12, di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;

(b) due rappresentanti per ciascuna delle Università della Sardegna, designati dai rispettivi senati accademici fra studiosi delle discipline indicate agli articoli 4 e 12, di riconosciuto e comprovato prestigio;

(c) il Sovrintendente scolastico per la Sardegna;

(d) i Provveditori agli studi delle province sarde;

(e) il Presidente dell'I.R.S.A.E.;

(f) un rappresentante della Pontificia facoltà teologica designato dal collegio dei docenti;

(g) il Coordinatore Generale dell'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù;

(h) il Direttore dell'Osservatorio regionale della cultura e della lingua sarda.

(4) Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, di qualifica non inferiore alla VIII.

Articolo 7
Nomina e durata

(1) Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù all'inizio della legislatura regionale e resta in carica fino alla conclusione della legislatura stessa. La carica di consigliere regionale o di comnponente del Parlamento è incompatibile con quella di membro del Comitato.

(2) Il membri del Comitato possono essere riconfermati una sola volta so non sono nominati in relazione alla carica ricoperta.

(3) Se taluno dei membri di nomina elettiva viene a mancare per qualsiasi causa, ovvero si dimetta o risulti assente, senza giustificato motivo, per più di tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e l'Assessore della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista la nomina. Il sostituto dura in carica sino alla scadenza della legislatura.

(4) Qualora i rappresentanti di cui alle lettere (b) ed (e) del precedente articolo 6 non vengano designati entro 60 giorni dall richiesta, l'Assessore della cultura, pubblica istruzionie, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù procede comunque alla nomina del Comitato e ne stablisce l'insediamento.

(5) Ai membri del Comitato per la partecipazione alle riunioni spetta un gettone di presenza nella misura prevista all'articolo 1, secondo comma, lettera (a), della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

Articolo 8
Osservatorio regionale della cultura e della lingua dei Sardi

(1) Presso l'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù è istituito l'Osservatorio regionale della cultura e della lingua dei Sardi, di seguito denominato "Osservatorio".

(2) L'Osservatorio opera, con piena autonomia scientifica -sulla base di indirizzi e direttive formulati dall'Assessore regionale della cultura- per l'orientamento delle scelte e la formazione delle decisioni in materia di cultura e quale strumento di promozione e sostegno delle iniziative riguardanti l'ambito de pertinenza della legge garantendo il coordinamento e il raccordo tra i Sistemi e i Servizi di cui all'articolo 4, anche al fine di assicurare, da parte di ciascuno di essi e secondo le specifiche competenze, la ricognizione, la catalogazione, la salvaguardia e la fruizione del patrimonio culturale e linguistico della Sardegna.

(3) A tale scopo l'Osservatorio elabora studi, indagini statistiche, di monitoraggio e di valutazione funzionali all'attività dell'Assessore della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù.

(4) Sono compiti dell'Osservatorio:

(a) l'elaborazione di proposte in merito agli atti di programmazione regionale di cui al successivo articolo 18, nonchè l'individuazione dei criteri di verifica dello stato di attuazione dei programmi;

(b) la promozione dell'elaborazione di progetti educativi volti alla valorizzazione della cultura e della lingua sarda nelle sue varietà locali onchè della cultura e della lingua catalana di Alghero nele scuole di ogni ordine e grado, comprese le istituzioni per l'educazione dgli aldulti, ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 5 della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale della Sardegna); la predisposizione di proposte di orientamento scolastico e di integrazione di programmi ministeriali di insegnamento;

(c) la promozione dell'incontro tra domanda ed offerta di attività culturali, sia mediante l'elaborazione di un progetto per la realizzazione -con inizio entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge- di una banca dati sulle attività culturali esistenti nella Regione, isa con l'assistenza tecnica e operativa per l'utilizzazione degli strumenti legislativi ed amministrativi regionali, statali e comunitari de incentivazione dell'attività culturale;

(d) il raccordo con i Centri interdipartimentali di sperimentazione didattica o analoghe strutture delle università per l'attuazione dei servizi didattici integrativi previsti dall'articolo 6 della legge 19 novembre 1990 n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari);

(e) la promozione, il coordinamento, l'indirizzo e la programmazione delle attività di catalogazione, di conservazione e di predisposizione di appositi repertori regionali del patrimonio culturale regionale, scritto e orale, nelle sue diverse articolazioni artistiche, musicali e di cultura materiale, da parte dei Sistemi ed organismi culturali previsti al precedente articolo (4).

(5) L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di proposta nell seguenti materie:

(a) l'attivazione e il raccordo delle iniziative volte alla sensibilizzazione, all'informazione e all'aggiornamento degli insegnanti e degli operatori scolastici, da parte degli istituti, centri o agenzie operanti nel campo formativo, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;

(b) il supporto alla programmazione culturale degli enti locali, per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, ed il collegamento tra iniziative regioneli e di enti locali con quelle autonome di privati, singoli o associati;

(c) la periodica analisi delle spese regionali nei diversi setori previsti dalla presente legge, anche con specifiche e sistematiche valutazioni comparative fra costi e benefici degli interventi e delle attività.

(6) Le operazione interne alle attività dell'Osservatorio sono garantite dallo stesso in forma autonoma. Le funzioni amministrative dello stesso sono assicurate dall'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù anche nel periodo in cui si realizza la riorganizzazione degli uffici di riferimento.

(7) Per l'attuazione di progetti ed attività comuni tra le Amministrazioni statali e regionali, saranno promosse dall'Amministrazione regionale le necessarie intese per l'utilizzo e il coordinamento del personale.

Articolo 9
Personale dell'Osservatorio

(1) Il contingente numerico del personale dell'Osservatorio è composto da 25 addetti ed e così articolato:
- 1 direttore dell'Osservatorio;
- 6 responsabili delle Sezioni dell'Osservatorio;
- 10 collaboratori di qualifica funzionale non inferiore alla VII;
- 3 collaboratori di VI qualifica funzionale;
- 4 collaboratori di IV o V qualifica funzionale;
- 1 collaboratore di III qualifica funzionale.

(2) A tal fine l'Osservatorio si avvale di personale del ruolo unico regionale ovvero di personale statale, in particolare del settore scuola e dei beni culturali di qualifica corrispondente, in posizione di comando; ovvero di personale appartenente agli enti regionali non compreso nel ruolo unico regionale e agli enti locali in posizione di comando. Limitatamente al suo direttore ed ai direttori delle Sezioni di cui all'articolo 122, comma 1, l'Osservatorio si avvale di personale assunto con contrati di diritto privato triennale, rinnovabili una sola volta, nei limiti del contingente di cui al comma 1.

(3) L'articolazione del contingente di personale di cui al comma 1 può essere modificata, con decreto del Presidente de la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, in relazione ad esigenze di realizzazione di programmi dell'Osservatorio, fermo comunque il numero massimo del contingente.

Articolo 10
Direttore dell'Osservatorio

(1) La direzione dell'Osservatorio è affidata ad un Direttore, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, a seguito di motivata scelta tra soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso di qualificazione culturale e di provata esperienza professionale in rapporto agli obiettivi della presente legge che abbiano presentato, in base a pubblico avviso, apposita domanda, documentata con i titoli e le esperienze di lavoro effettuate.

(2) Il Direttore cura il funzionamento dell'Osservatorio e coordina l'attività delle sezioni.

(3) Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato mediante convenzione triennale rinnovabile per una sola volta. La convenzione dovrà indicare, tra l'altro, le modalità ed i motivi di risoluzione anticipata. Il compenso non potra essere superiore al trattamento economico spettante al personale regionale con qualifica dirigenzale con 20 anni di servizio maggiorato delle indennità di coordinamento.

Articolo 11
Coordinamento fra Assessorato regionale della cultura e Direttore dell'Osservatorio

(1) Il Direttore dell'Osservatorio garantisce l'autonomia scientifica dello stesso, rispondendo di questa e delle attività svolte direttamente all'Assessore della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, anche con la redazione di una relazione quadrimestrale.

(2) Il Coordinatore Generale dell'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù cura il raccordo fra i Servizi dell'Assessorato e l'Osservatorio, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi della presente legge.

Articolo 12
Struttura dell'Osservatorio

(1) L'Osservatorio articola la propria attività nelle seguenti Sezioni:

(a) Sezione didattica interdisciplinare;

(b) Sezione della lingua, della letteratura e della comunicazione orale della Sardegna;

(c) Sezione di storia, archivistica e organizazzione bibliotecaria e documentaria;

(d) Sezione delle comunicazioni di massa e degli studi sociali sui processi psicodinamici di trasformazione della società sarda;


(e) Sezione dei beni ambientali e paesaggistici, archeologici, storico-artistici nonchè dell'architettura e dell'urbanistica tradizionali;

(f) Sezione delle tradizioni popolari, della cultura materiale, della musica, del teatro, della pintura e delle altre arti.

(2) La Sezione della lingua di cui alla lettera (b) del primo comma, è articolata in modo tale da assicurare specifiche competenze in ordine alla lingua sarda e alla lingua catalana di Alghero.

(3) L'articolazione in Sezioni non può essere ricondotta all'istituzione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, sentito il Comitato tecnico-scientifico, in relazione e esigenze di mutamento delle finalità e degli obiettivi, acquisito il parere della competente Commissione consiliare.

(4) Le Sezioni operano secondo criteri di interdisciplinarietà. Ciascuna di essa cura, in relazione alle materie di sua competenza, l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo 8, predisponendo a tal fine appositi progetti.

(5) Il personale dell'Osservatorio opera nelle diverse Sezioni senza un rapporto esclusivo con alcuna di esse e secondo la metodologia del lavoro di gruppo.

(6) Ad ogni Sezione è preposto un responsabile nominato con decreto dell'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 della presente legge, attraverso una scelta motivata, tra soggetti esterni all'Amministrazione regionale che abbiano presentato, a seguito di pubblico avviso, apposita domanda corredata di titoli di qualificazione professionale adeguati alle diverse competenze delle Sezioni.

(7) Il rapporto di lavoro del responsabile della Sezione è regolato mediante convenzione triennale rinnovabile eventualmente una sola volta. La convenzione dovrà indicare, tra l'altro, le modalità e i motivi di risoluzione anticipata. Il compenso non potrà essere superiore al trattamento economico spettante al personale regionale con qualifica dirigenziale con 12 anni di servizio.

(8) Per sopperire a particolari ed eccezionali esigenze connesse alla promozione dell'indirizzo scientifico ed operativo delle Sezioni, l'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico, secondole obiettive necessità poste dai programmi dell'Osservatorio, può stipulare, in via straordinaria, convenzioni con soggetti publici o privati particolarmente esperti e di riconoscita competenza, prescelti motivamente sulla base dei titoli prodotti e delle esperienze naturate.

Articolo 13
Coordinamento con organi statali

(1) L'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù garantizce costantemente la coerenza fra le attività dell'Amministrazione regionale e quelle svolte in Sardegna dalle Amminsitrazioni statali nei rispettivi ambiti di competenza.

(2) A tal fine, ogni semestre, l'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù promuove una conferenza dei Servizi, alla quale vengono invitati i responsabili delle Amministrazioni statali nella Regione, interessate dalle competenze oggeto della presente legge.

Articolo 14
Consultore locali per la cultura e la lingua dei Sardi

(1) I Comuni, anche associandosi, possono costituire Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi, formate da persone competenti in materia, con il compito di assumere iniziative tese a favorire la consenza e la valorizzazionie della cultura e della lingua locale e regionale, nonchè di formulare osservazioni e proposte dell'Osservatorio e presentare appositi programmi di attività.

TITOLO III
AZIONI E INTERVENTI

Articolo 15
Catalogo generale della cultura sarda

(1) L'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù provvede ad istituire il Catalogo generale della cultura sarda, che raccoglie e documenta il complesso della produzione artistico-culturale della Regione, passata e presente, organizzato secondo modalità che ne favoriscane e l'utlilizzazione decentrata.

(2) A tal fine l'Assessorato della cultura propone, avvalendosi dell'Osservatorio -entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge- un progetto per la raccolta ed il coordinamento dei cataloghi e degli archivi, elaborati dei Servizi e dagli organismi di cui al precedente articolo 4 e dagli istituti, enti o soggetti comunque autonomamente operanti nei diversi di riferimento della presente legge.

Articolo 16
Censimento del repertorio linguistico dei Sardi

(1) L'Amministrazione regionale finanzia il censimento del repertorio linguistico dei Sardi secondo un progetto che sarà presentato dalla Sezione lingua, della letteratura e della comunicazione orale della Sardegna dell'Osservatorio entro un anno dalla sua costituzione.

(2) Il progetto dovrà prevedere:

(a) la ricerca e la rilevazione in ciascuna comunità sarda di tutto il lessico ivi usato secondo i criteri definiti dalla Sezione lingua e letteratura sarde;

(b) l'informatizzazione;

(c) la publicazzione dei risultati della ricerca, con particolare attenzione alla elaborazione dei dizionari generali della lingua sarda e della lingua catalana di Alghero, nonchè dell'atlante linguistico della Sardegna;

(d) i criteri per la collaborazione con le Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi;

(e) le forme di eventuali convenzioni con enti o singoli esperti.

Articolo 17
Conferenze annuali

(1) L'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù promuove conferenze annuali a livello provinciale sulla cultura e sulla lingua sarde, alle quali partecipano gli enti locali, le Università, le istituzioni scolastiche, le Sovrintendenze e gli operatori culturali e scolastici.

(2) Le conferenze sono finalizzate a garantire il raccordo tra la Regione e i soggetti operanti nel settore culturale, in fase di elaborazione degli interventi regionali e in sede di attuazione e verifica, e a raccogilere osservazioni e proposte all'Osservatorio.

Articolo 18
Programmazione

(1) Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, adotta un Piano triennale di interventi.

(2) Il Piano triennale, elaborato dall'Osservatorio, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, previo parere della Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno dell'anno che precede la sua decorrenza.

(3) Il Piano può essere aggiornato e modificato annualmente, secondo le procedure ed il termine previsti al comma 2, per far fronte a nuove, eventuali esigenze.

(4) Il Piano tende a realizzare una equilibrata diffusione nel territorio regionale delle iniziative a favore della cultura e della lingua dei Sardi; stimola l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi di sperimentazione, finalizzati agli obiettivi della presente legge; persegue l'armonizzazione degli interventi di politica culturale previsti dalla vigente legislazione.

(5) Il Piano individua le diverse aree d'intervento e articola in progetti-obiettivo le iniziative per l'attuazione di quanto dispoto dall'articolo 3 della presente legge. Esso contiene:

(a) gli indirizzi programmatici generali delle aree di intervento e i progetti-obiettivo in cui queste si articolano;

(b) la tipologia, le modalità di attuazzione e gli strumenti di verifica di ogni progetto-obiettivo;

(c) l'entità del finanziamento complessivo e la sua ripartizione per progetti-obiettivo e per anno di finanzamento;

(d) i criteri e la modalità di coordinamento degli interventi programmati con le altre attività regionali in materia di iniziative promosse dai diversi Assessorati regionali che abbiano attinenza con le finalità della presente legge;

(e) i criteri di ammissibilità delle spese relative alle atività par le quali si richiede il finanzamento regionale;

(f) le modalità di erogazione dei contributi, dei finanzamenti e degli incentivi previsti dai successivi articoli 19 e 20.

(g) i criteri, le modalità e l'entità dei finanziamenti a favore di organismi e/o di iniziative culturali che godono di contributi dell'Amministrazione regionale.

(6) Entro tre mesi dalla data di approvazione del Piano triennale e degli eventuali aggiornamenti annuali, la Giunta reginale, su proposta dell'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, sentito il direttore dell'Osservatorio, previo parete della competente Comissione consiliare, approva il piano di riparto dei finanziamenti riferiti al triennio.

Articolo 19
Interventi finanziari

(1) L'Aministrazione regionale concede a soggetti operanti del settore culturale, sulla base del Piano triennale di interventi, contributi finanziari secondo le seguenti misure e modalità:

(a) per le istituzioni scolastiche e gli enti locali associati sino alla concorrenza del 90 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;

(b) per gli locali singoli, gli enti pubblici e morali e l'Universistà fino alla concorrenza dell'80 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;

(c) per i soggetti privati, singoli o comunque organizzati nelle forme di legge e senza scopo di lucro fino alla concorrenza del 60 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;

(d) per i soggetti privati ivi compresi qelli con scopo di lucro l'Amministrazione regionale può concorrere al pagamento degli interessi bancari per i mutui contratti per le spese di investimento e di attività secondo la misure e le modalità stabilitate con il Piano triennale di cui all'articolo 18.

(2) Nell'ambito del Piano triennale e degli aggiornamenti annuali, tenuto conto del tetto contributivo fissato ai punti a), b) , c) e d) del comma 1 il sostegno finanziario può essere ulteriormente graduato all'interno delle singole categorie dei richiedenti allo scopo di promuovere la qulità e la massima diffusione territoriale delle attività anche in considerazione delle eventuali ricorse integrative dei singoli soggetti.

(3) Sono finanziabili le attività di detti soggetti volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le seguenti finalità:

(a) la racolta, l'ordinamento e l'analisi dei vari aspetti della realtà culturale della Sardegna;

(b) il reperimento e la raccolta del patrimonio di cultura popolare e di tradizione orale della Sardegna;

(c) la conservazione e l'acquisizione di oggetti ed elaborati riguardanti la cultura sarda ed in particolare quella materiale, quali: reperti naturalistici, beni bibliografici, raccolte di oggetti d'arte e di artigianato, raccolte do oggetti e di strumenti inerenti alle tradizioni di vita e di lavoro del popolo sardo. Per poter beneficiare dei contributi di cui al presente capoverso deve essere garantita la pubblica fruibilità delle raccolte;

(d) l'organizzazione di concorsi e premi per elaborati in prosa, poesia e per canti in lingua sarda, per la musica, la saggistica e la ricerca scientifica in Sardegna, specificamente indirizzati all'approfondimento dei valori culturali del popolo sardo;

(e) l'organizzazione di manifestazioni che abbiano per scopo la diffusione della conoscenza dell'isola e della civilità sarda, in tutte le sue espressioni materiali e spirituali;

(f) la pubblicazzione di testi audiovisivi in lingua sarda, o comunque relativi alla cultura dell'isola, preordinati alla integrazione dei programmi ministeriali di insegnamento, compresi libri di lettura e di consultazione utili a fini didattici;

(h) l'attuazione di esperienze educative extrascolastiche coerenti con le finalità della presente legge, inerenti al rapporto scuola-territorio;

(i) l'ideazione e l'attuazzione di progetti di ricerca e di sperimentazione nei settori della musica, del teatro e delle arti visive finalizzati al raccordo e al dialogo tra cultura sarda e altre culture;

(l) ogni altra attività che rientri nelle finalità della programmazione culturale previste dal Piano triennale di cui all'articolo 18.

(4) Il cumulo fra i contributi regionali e quelli eventualmente concessi da altri soggetti per la medesima iniziativa non può superare il limite massimo di finanziamento fissato, per le diverse categorie di intervento, dal comma 1.

(5) I contributi sono concessi su domanda da presentarsi all'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù entro sessanta giorni dalla publicazione del Piano triennale o degli eventuali aggiornamenti annuali. Alla domanda devono essere allegati:

(a) atto costitutivo, statuto, composizione aggiornata degli organi sociali nel caso di enti o seggetti collettivi;

(b) indicazione dei beni strumentali e dell'eventuale personale disponible e di quello occupato in base al rapporto di lavoro dipendente;

(c) certificato di vigenza, per le società;

(e) piano economico e bilancio di previsione.

A partire dal secondo anno di attività la liquidazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di regolare rendiconto delle spese ammesse, relativo all'annualità precedente.

(6) Le disposizioni contenute nel presente articolo con riferimento alla lingua e alla cultura sarda si applicano anche alle attività concernenti la lingua e la cultura catalana di Alghero i singoli idiomi locali.

Articolo 20
Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa

(1) La Regione, nell'ambito di apposita legge di settore che, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, dovrà disciplinare, oltre al merito delle attività, la misura e la modalità delle sovvezioni, contribuisce finanziariamente, anche eventualmente attraverso convenzioni e partecipazioni societarie, alla produzione ed alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi, nonché a pubblicazioni su testate giornalistiche in lingua sarda.

(2) Tali programmi e pubblicazioni dovranno essere la traduzione operaritiva di spedifici progetti culturali presentati da soggetti publici o privati, purché rispondenti agli obiettivi indicati dal Piano triennale di cui all'articolo 18.

(3) Sino all'approvazione della legge di settore di cui al comma 1, Amministrazzione regionale, con delibewrazione della Giunta, su proposta delll'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, inforamazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 e previo parere della comptente Commissione consiliare, potrà finanzare progetti concernenti programmi e publicazioni indicati al comma 1 che rientrino nelle finalità della presente legge.

Articolo 21
Borse di studio

(1) In relazione alle finalità previste dall'artcolo 1, l'Administrazione regionale, su proposta dell'Assessore rigionale della cultura, publica istruzzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi delli gioventù, bandisce borse di studio nelle materie oggetto della presente legge.

(2) Le aree di ricerca oggetto delle borse di studio sono proposte dall'Osservatorio sulla base delle esigenze della propria attività istituzionale.

Articolo 22
Convenzioni con strutture esterne

(1) Per le finalità stabilite dalla presente legge l'Admministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Istituzioni universitarue, soggetti publici e privati ed esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di attività culturali, convenzioni aventi a oggetto sia forme di collaborazione e consulenza tecnico-scientifica, sia lo scambio di materiale documentario con l'Osservatorio.

(2) In sede di aggiornamento e verifica annuale del Piano triennale di cui all'articolo 18, dovrà darsi atto, con apposito, delle convenzioni stipulate nell'anno precedente e di quelle previste per gli anni successivi.

TITOLO IV
ATTIVITÀ DELLA REGIONE NELLA INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI E NELLA SPERIMENTAZIONE

CAPO I
INTERVENTO REGIONALE

Articolo 23
Intervento della Regione nella scuola sarda

(1) In attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione culturale e linguistica, previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica, per la finalità indicate dall'articolo 1 della presente legge e, in modo specifico, allo scopo di favorire la maturazione culturale e l'esercizio del diritto allo studio, di stimolare la formazione scolastica e l'aggiornamento del personale docente e diretivo della scuola, di arginare e superare il grave fenomeno della dispersione scolastica e di arricchire il livello delle conpetenze linguistiche e della formazione e della formazione culturale dei cittadini, nell'esercizio degli speciali poteri di cui all'articolo 5, lettera (a) dello Statuto sardo, la Regione, nel territorio di competenza, adatta e integra i programmi e gli ordinamenti delle scuole di ogni ordine e grado con le aree disciplinari inedicate nel successivo articolo 24.

(2) La Regione ed il competente Ministerio individuano, d'intesa, i percorsi formativi scolastici con l'introduzione delle aree disciplinari di cui al successivo articolo 24. Tali percorsi formativi sono a base dell'attività di sperimentazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, nelle parti in cui prevede:
- il sostegno della sperimentazione e delle innovazioni di ordinamenti e strutture (articolo 3);
- la sperimentazione metodologico-didattica (articolo 2).

(3) A tal fine, la Regione:

(a) promuove, d'intensa con il competente Ministerio, progetti di ambito regionale e, d'intensa con i competenti organismi scolastici, progetti di ambito locale, volti a tutela, valorizzazione e diffusione della cultura e della lingua sarda;

(b) interviene, d'intensa con il competente Ministerio, per integrare con risorse proprie, senza contrastare con essi, gli interventi dello Stato nei settori già indicati al precedente comma 1.

CAPO II
INTEGRAZIONE

Articolo 24
Integrazione degli ordinamenti e dei programmi scolastici

(1) Nei programmi della scuola dell'obbligo ed in quelli delle scuole secondarie superiori è introdotto, nell forme di cui al precedente articolo 23, l'insegnamento delle seguenti discipline:

(a) lingua e letteratura sarde;

(b) storia della Sardegna;

(c) storia dell'arte della Sardegna;

(d) musica e danza sarde;

(e) geografia ed ecologia della Sardegna.

(2) L'insegnamento delle citate materie è di comptenza dei maestri elementari e nelle scuole secondarie, dei professori di materie letterarie, di staoria, di educazione artistica, di educazione musicale, di storia dell'arte, di geografia e di scienze naturali. Esso va inserito nei rispettivi programmi generali di insegnamento e gradualmente svolto in lingua sarda, nelle sue varianti locali.

(3) Nella scuola materna dovrà essere comunemente usata, accanto a quella italiana, la lingua sarda.

Articolo 25
Attivazione del processo di integrazione

(1) Per il conseguimento dei fini di cui al precedente articolo 23, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù ed il competente Ministerio stabiliscono, d'intesa, per ogni disciplina indicata all'articolo 24 e per ogni ordine e grado di scuola, i progammi relativi alle integrazioni che entreranno in vigore nell'anno scolastico successivo a quello di approvazione. Gli atti dell'Assessore sono adottati previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare e sulla base di una proposta -presentata dallse Sezioni dell'Osservatorio di cui alle lettere (a) e (b) del primo comma dell'articolo 12- tesa alll'attivazione e al coordinamento delle iniziative concernenti la valorizzazione della cultura e della lingua sarde nelle scuole ed alla formazione del personale docente e direttivo.

(2) I programmi di cui al comma precedente sono adottati, nella loro prima stesura, per avviare il processo di integrazione ed al fine di attivare la fase di sperimentazione prevista al comma 2 del successivo articolo 27. Gli stessi programmi sono progressivamente ridefiniti sulla base di quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 28.

Articolo 26
Finanzamento di corsi universitari

(1) La Regione ha la facoltà di finanzare l'attivazione, presso le Università della Sardegna, di corsi integrativi, da realizzare mediante contratti di diritto privato, volti all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative alla Sardegna prioritariamente nelle seguenti aree:

(a) linguistico-letteraria;

(b) storica e archeologica;

(c) geografico-ambientale;

(d) socio-antropologica e socio-economica;

(e) giuridico-istituzionale;

(f) paesistica e architettonica;

(g) artistica.

CAPO III
SPERIMENTAZIONE

Articolo 27
Sperimentazione in ambito regionale

(1) Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione culturale e linguistica, previsti dagli articolo 6 e 9 della Costituzione, avvalendosi dell'articolo 5 -lettera (a) dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'attuazione delle ipotesi di sperimentazione e ricerca educativa prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 419, il sistema scolastico regionale viene considerato, in tutta la sua stensione, sede di sperimentazione culturale e linguistica.

(2) A partire del primo anno scolastico successivo alla definizione dei percorsi formativi e dei programmi di cui agli articoli 23 e 25, nelle scuole materne, elementari e secondarie della Sardegna ha luogo, d'intensa con il competente Ministerio, una fase di sperimentazione e innovazione degli ordinameni e delle strutture, finalizzata alla definizione del processo di integrazione, fondata sui seguenti principi:

(a) lo studio della lingua sarda nelle diverse varianti in uso della Regione, a partire della parlata della comunità di appartenza;

(b) lo studio sistematico dei vari aspetti del patrimonio storico-archeologico, giuridico, geografico, ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Sardegna;

(c) l'impegno della lingua sarda come strumento veicolare in tutte le aree formative, in tutti gli ambiti disciplinari;

(d) la formulazione di programmi aduacativi biculturali e bilingui.

(3) La fase di sperimentazione di cui al precedente comma seguirà cicli di tre anni per la scuola materna e per la scuola media inferiore e di cinque anni per la scuola elementare e per la scuola media superiore.

Articolo 28
Verifica ed esiti della sperimentazione

(1) Le relazione sugli esiti della fase di sperimentazione di cui al comma 2 dell'articolo 27, valutati ai sense dell'articolo 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 dagli organi collegiali della scuola e dagli ispettori tecnici della Sovrintendenza scolastica e dall'IRRSAE, saranno inviate anche all'Osservatorio, che provvederà a una elaborazione di sintesi delle esperienze, in riferimento alle finalità previste dall presente legge, da presentare all'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù.

(2) A conclusione della fase di sperimentazione e sulla base dei relativi risultati, con decreto dell'Assessore reigoanle della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente con una disciplina organica ai sensi dell'articolo 5 della L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.

Articolo 29
Piano di sperimentazione educativa

(1) I piani per l'attuazione della fase di speriementazione di cui all'articolo 27 e quelli per le eventuali successive iniziative di sperimentazione, basati sull'integrazione dei programmiu ministeriali con quelli di cultura e lingua sarde, si realizzano attraverso programmi distinti per i diversi ordini di studi.

(2) I piani sono adottati secondo quanto prevsito dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 419 del 1974. Quelli di cui all'articolo 3 del citato decreto sono definiti d'intesa tra il competente Mininsterio e la Regione.

(3) Le proposte relative ai programmi delle Università dovrano essere espresse ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ornamenti didattici universtiari).

Articolo 30
Previsioni dei piani

(1) I piani di speriementazione dovranno prevedere le determinazioni indicate al terzo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 419/1974, nonché adeguate forme di aggiornamento professionale e culturale del personale ispettivo, direttivo e docente.

(2) Al fine della individuazione dei percorsi formativi e dei programmi previsti agli articoli 23 e 25, dovrano essere garantiti -con il concorso della Svrintendenza scolastica regionale e dell'IRRSAE e con l'eventuale apporto della Università sarde e di specialisti d'altra provenienza -organici programmi di formazione, specializzazione e aggiornamento per tutto il personale delle scuole di ogni e grado, al fine di rendere efficaci le previsioni dei piani.

(3) I piani dovrano comunque prevedere che i programmi di sperizmentazione si attuino anche attraverso un sistematico rapporto fra gli ambiti istituzionali, scolastici, culturali, sociali e produttivi di riferimento, al fine di garantire una conoscenza attualizzata del patrimonio culturale e linguistico locale.

Articolo 31
Centri di servizi culturali

(1) L'Amministrazione regionale per favorire l'attività di educazione degli adulti finalizzatta alla promozione e allo sviluppo delle conoscenze, particolarmente in materia di lingua, cultura e storia della Sardegna, nelle more dell'adozione di apposita legge regionale che dovrà definire compiti e forme amministrative, si avvale anche delle strutture e del personale dei Centri di Servizi culturali di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, integrata dall'articolo 58 della legge 22 gennaio 1990, n. 1.

Articolo 32
Concorso della Regione per l'acquisizione di metodologie didattiche

(1) La Regione concorre agli oneri per l'acquisizione di materiali didattici e scientifici per la svolgimento delle attività derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli del presente titolo IV.

(2) Il concorso regionale può essere esteso a programmi di sperimentazione deliberati dai collegi dei dodenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1974, n. 419, puché tali programmi siano finalizzati all'insegnamento delle materie previste dal comma 1 del precedente articolo 24.

(3) Il contributi previsti nei commi precedenti sono erogati nell'ambito dei programmi di intervento di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 27 giugno 1984, n. 31.

TITOLO V
USO DELLA LINGUA SARDA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 33
Collegi e rapporti con le Amministrazioni

(1) Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione culturale e linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica e sulla base della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuita alla Regione autonoma della Sardegna dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi regionalil e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti, potrà essere liberamente usata, nella fase della discussione, la lingua sarda. Le relative amministrazioni garantizcono, ove venga richiesta, la traduzione di tali interventi.

(2) Ove previsto nei citati regolamenti e statuti, degli interventi così svolti dovrà essere garantita la verbalizzazione. Sulla base dei citati ordinamenti, nella successiva fase deliberativa e nei conseguenti documenti, potrà essere usata la lingua sarda purchè accompagnata, a cura del presidente del collegio, dal corrispondente testo in lingua italiana.

(3) Nella corrispondenza e nelle communicazioni orali dei cittadini dirette all'Amministrazionee regionale e a quelle locali è possibile usare la lingua sarda.

(4) Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tali amministrazioni adeguano alle esigenze pratiche poste dalle finalità le relative strutture, utilizzando, a tal fine, i corsi di aggiornamento e qualificazione del personale regionale e locale che l'Amministrazione regionale predisporrà entro 3 mesi dalla stessa data.

(5) Gli oneri derivati dal disposto del precedente comma fanno carico sugli stanzimenti scritti in conto dei capitoli 02093, relativamente al personale dell'Amministrazione regionale e 11061/01, relativamente al personale degli enti locali, del bilancio della Regione dell'anno 1994 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Articolo 34
Interventi a favore della frequenza scolastica

(1) Nell'ambito delle finalità della presente legge, per la realizzazione degli "Interventi a favore della frequenza scolastica" previsti nel programma triennale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato del Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 1990 e dal CIPE nella seduta del 12 marzo 1991, ed regionale, entro 60 giorni dalla data di adozione dei percorsi formativi e dei programmi di cui agli articoli 23 e 25, d'intesa con il Ministero competente, indice, in via straordinaria e per la fase di primo avvio, un appalto concorso per la presentazione di progetti esecutivi finalizzati alla formazione degli insegnanti, alla sperimentazione didattica e alla produzione di materiale multimediale. Al concorso possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche tra loro consorziati.

(2) La commissione giudicatrice e composta dal Sovrintendente regionale scolastico della Sardegna, dai Provveditori agli studi della Sardegna, da un rappresentante dell'IRRSAE, da un docente dell'Università di Cagliari e da un docente dell'Università di Sassari scelti dall'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù che, tra i componenti predetti, nomina il presidente; svolgene le funzioni di segretario un impiegato del ruolo unico regionale di qualifica funzionale non inferiore alla VII.

(3) I progetti prescelti saranno seguiti e coordinati per competenza dall'Osservatorio che, in fase ordinaria, ne curerà l'eventuale aggiornamento e la distribuzione sul territorio.

Articolo 35
Utilizzo degli studi completati o in fase di completamento

(1) Nelle attività dell'Osservatorio potrano essere utilizzati e valorizzati gli studi e le attività, attinenti alle materie regolate dalla presente legge, che, su formale incarico già conferito e con il finanzamento dell'Amministrazione regionale, siano stati svolti o siano in corso dei esecuzione da parte di soggetti pubblici e privati.

Articolo 36
Interventi per il ripristino dei toponimi in lingua sarda

(1) L'Amministrazione regionale agevola, attraverso contributi agli enti locali, le ricerche sui toponimi in lingua sarda e il ripristino degli stessi, anche mediante l'installazione di cartelli strad1ali che contengano i nomi originari delle località, delle vie, degli edifici e di tutto quanto è significativo nella memoria storica dei Comuni. In tali casi le suddette indicazioni andranno ad aggiungersi a quelle esistenti in lingua italiana.

Articolo 37
Tutela della cultura e della lingua catalana d'Alghero

(1) Quanto disposo nel precedente Titolo IV e nel presente Titolo V con riferimento alla cultura e alla lingua sarda si applica altresì, con riferimento al territorio interessato, alla cultura e alla lingua catalana d'Alghero.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 38
Norma finanziaria

(1) Le spese per l'atuazione della presente legge sono valutate in lire 100.000.000 per l'anno 1993, in lire 10.000.000.000 per il 1994 e in lire 25.000.000.000 per il 1995.

(2) Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1994-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
[omissis]