CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 1993. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA
E DELLA LINGUA DELLA SARDEGNA
TITOLO I
PRINCIPI E FINALITÀ DELLA LEGGE
Articolo 1
Finalità
(1) La Regione autonoma della Sardegna assume l'identità culturale del popolo
sardo bene primario da valorizzare e promuovere e individua nella sua evoluzione
e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto
ad attivare il progresso personale e sociale i processi di sviluppo economico
e di integrazione interna e internazionale.
(2) A tal fine garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme espressione
delle identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in
Sardegna, avvalendosi degli speciali poteri riconosciuti dallo Statuto sardo.
Articolo 2
Oggetto
(1) Ai sensi della presente legge la Regione assume come bene fondamentale
da valorizzare la lingua -nella sua peculiare valenza- la storia, le tradizioni
di vitta e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l'espressione
artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale
del popolo sardo nella sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali
e spirituali.
(2) La regione considera tale impegno parte integrante della sua azione politica
e lo informa ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti
dalla Constituzione e a quelli che sono alla base della Carta comunitaria
delle lingue e culture regionali e della Carta dei diritti delle minoranze
etniche.
(3) Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna, la lingua sarda
e la valorizzazione dei relativi specifici moduli e sedimenti, come caratteri
e strumenti necessari per l'esercizio delle proprie competenze statutarie
in materia di beni culturali -quali musei, biblioteche, antichità e belle
arti-, di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica,
nonché di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla
construzione dell'autonomia della Sardegna.
(4) La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è attribuita,
con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana
di Alghero.
Articolo 3
Compiti della Regione
(1) Secondo la finalità previste dall'articolo 1 e allo scopo di rimuovere
gli ostacoli alla libera espressione che hanno fin qui determinato una situazione
di diseguaglianza sostanziale tra lingua italiana e lingua sarda nelle sue
varietà locali nonchè catalano di Alghero e di dare pari opportunità espressive
alle lingue in contatto in tutti luoghi della comunicazione sociale, la regione
autonoma della Sardegna predispone e realizza, anche in accordo con le istituzioni
pubbliche ed eventualmente con soggetti privati, le adeguate strumentazioni
conoscitive ed operative e fornisce ai cittadani singoli, o comunque organizzatti
nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni reali per l'esplicazione dei
ripettivi linguaggi.
(2) In particolare:
(a) garantisce -regolandone le istanze, le finalità e i programmi- la più
ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali, degli organismi
culturali pubblici e privati, alla programmazione culturale regionale;
(b) promuove la iniziative necessarie per il raggiongimento delle finalità
previste dalla presente legge, mediante la predisposizione e/o il coordinamento
di programmi di intervento annuali e pluriennali relativi ad attività e iniziative
culturali;
(c) garantisce la tutela e la fruizione -in particolare attraverso la catalogazione
e la conservazione- del patrimonio culturale regionale;
(d) promuove, valorizza e coordina i servizi idonei al raggiungimento delle
finalità della presente legge ed assicura, alla rete da essi formata, efficienza,
economicità e tempestività;
(e) programma gli obiettivi generali da conseguire e le connesse innovazioni
techniche, utilizzando a tal fine anche gli strumenti operativi previsti dalla
presente legge.
TITOLO II
STRUMENTI OPERATIVI
Articolo 4
Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale
regionale
(1) La Regione Autonoma della Sardegna, in conformità alle norme fondamentali
di riforma della pubblica amministrazione, sancite dalla legislazione statale,
fatti salvi i principi statuari, emana apposite leggi di settore dirette a
costituire, anche con riferimento alle esigenze di riequilibrio territoriale,
una rete di servizi di ricognizione, catalogazione, conservazione, tutela
e fruizione del patrimonio culturale regionale.
(2) Tali leggi di settore dovranno in particolare prevedere disciplinando,
a tal fine, le modalità di selezione del personale che a tali struture verrà
preposto:
(a) il Servizio bibliotecario e documentario della Sardegna costituito:
(1) dall'insieme delle biblioteche, degli archivi, dei centri di documentazione
di qualunque appartenenza giuridica che operano secondo il principio della
cooperazione e che, oltre ai compiti ad essi connaturari, complessivamente
garantiscono la raccolta organica della produzione editoriale sarda e sulla
Sardegna, la sua conservazione, valorizzazione e fruizione, anche con l'ausilio
delle nuove tecnologie;
(2) dalla racolta, catalogazione e conservazione della documentazione audiovisiva
e di quanto prodotto con linguaggi mass-mediali sulla Sardega, per qualli
viene garantita una diffusa conoscenza e la regolare fruizione;
(b) il Sistema museale e monumentale della Sardegna che:
(1) cura la valorizzazione e la crescita, diffusa e coordinata, dei musei,
delle pinacoteche e degli altri luoghi di conservazione dei beni storici,
antropologici, artistici ed ambientali, meritevoli di tutela e di memoria
collettiva esistenti in Sardegna, anche favorendo la nascita di nuove racolte
espositive;
(2) raggruppa e coordina i più importanti luoghi di conservazione del patrimonio
archeologico, pareaggistico, storico e architettonico della Sardegna;
(c) il Laboratorio di studio e di ricerca sui centri della Sardegna cui vengono
affidate le competenze regionali relative allo studio ed alla valorizzazione
dei centri da sottoporre a tutela;
(d) il Sistema musicale e delle tradizioni popolari della Sardegna che:
(1) cura la registrazione, l acatalogazione, la conservazione, la valorizzazione
e la fruizione della produzione poetico-musicale;
(2) nell'ambito della legislazione di riferimento e attraveso l'I.R.S.E.,
cui è affidata la ricerca specifica sul folklore e sulle tradizioni popolari
e musicali della Sardegna, cura la tenuta del catalogo regionale dei beni
demo-antropologici e della nastroteca musicale regionale, che raccoglie tutte
le incisioni e le registrazioni di musica della Sardegna.
(3) Entro il termine di un anno, l'Assessorato regionale della publica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport dovrà essere riorganizzato
in rapporto agli obiettivi indicati dalla presente legge. LAssessorato regionale
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
assume la denominazione di Assessorato della cultura, pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo, sport e ploblemi della gioventù.
Articolo 5
Norme di attuazione statutaria
(1) Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale propone al Comittato Paritetico di cui all'articolo 56 dello Statuto
speciale per la Sardegna, un sistema di norme di attuazione e di delega di
competenze statali diretto ad attribuire alla Regione un complesso organico
di poteri normativi ed amministrativi in materia di beni culturali.
Articolo 6
Comiato tecnico-scientifico per la cultura e la lingua dei Sardi
(1) Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è costituito
presso l'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù il Comitato tecnico-scientifico
per la cultura e la lingua dei Sardi.
(2) Il Comitato è organo consultivo dell'Assessorato regionale della cultura,
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi
della gioventù e propone indirizzi generali per il perseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 1 della presente legge, esprimendo il parere previsto
al comma 1 dell'articolo 18 nonchè, annualmente, proprie valutazioni sull'attività
svolta per il perseguimento dei suindicati obiettivi.
(3) Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale della cultura, pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della
gioventù, o da un suo delegato, ed è composto da:
(a) cinque studiosi delle discipline indicate agli articoli 4 e 12, di riconosciuto
e comprovato prestigio nella vita culturale sarda eletti dal Consiglio regionale
con voto limitato a tre;
(b) due rappresentanti per ciascuna delle Università della Sardegna, designati
dai rispettivi senati accademici fra studiosi delle discipline indicate agli
articoli 4 e 12, di riconosciuto e comprovato prestigio;
(c) il Sovrintendente scolastico per la Sardegna;
(d) i Provveditori agli studi delle province sarde;
(e) il Presidente dell'I.R.S.A.E.;
(f) un rappresentante della Pontificia facoltà teologica designato dal collegio
dei docenti;
(g) il Coordinatore Generale dell'Assessorato regionale della cultura, pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della
gioventù;
(h) il Direttore dell'Osservatorio regionale della cultura e della lingua
sarda.
(4) Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato
regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo, sport e problemi della gioventù, di qualifica non inferiore alla
VIII.
Articolo 7
Nomina e durata
(1) Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale della cultura,
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi
della gioventù all'inizio della legislatura regionale e resta in carica fino
alla conclusione della legislatura stessa. La carica di consigliere regionale
o di comnponente del Parlamento è incompatibile con quella di membro del Comitato.
(2) Il membri del Comitato possono essere riconfermati una sola volta so non
sono nominati in relazione alla carica ricoperta.
(3) Se taluno dei membri di nomina elettiva viene a mancare per qualsiasi
causa, ovvero si dimetta o risulti assente, senza giustificato motivo, per
più di tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e l'Assessore della
cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport
e problemi della gioventù promuove gli atti per la sostituzione, secondo la
procedura prevista la nomina. Il sostituto dura in carica sino alla scadenza
della legislatura.
(4) Qualora i rappresentanti di cui alle lettere (b) ed (e) del precedente
articolo 6 non vengano designati entro 60 giorni dall richiesta, l'Assessore
della cultura, pubblica istruzionie, beni culturali, informazione, spettacolo,
sport e problemi della gioventù procede comunque alla nomina del Comitato
e ne stablisce l'insediamento.
(5) Ai membri del Comitato per la partecipazione alle riunioni spetta un gettone
di presenza nella misura prevista all'articolo 1, secondo comma, lettera (a),
della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
Articolo 8
Osservatorio regionale della cultura e della lingua dei Sardi
(1) Presso l'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù è istituito
l'Osservatorio regionale della cultura e della lingua dei Sardi, di seguito
denominato "Osservatorio".
(2) L'Osservatorio opera, con piena autonomia scientifica -sulla base di indirizzi
e direttive formulati dall'Assessore regionale della cultura- per l'orientamento
delle scelte e la formazione delle decisioni in materia di cultura e quale
strumento di promozione e sostegno delle iniziative riguardanti l'ambito de
pertinenza della legge garantendo il coordinamento e il raccordo tra i Sistemi
e i Servizi di cui all'articolo 4, anche al fine di assicurare, da parte di
ciascuno di essi e secondo le specifiche competenze, la ricognizione, la catalogazione,
la salvaguardia e la fruizione del patrimonio culturale e linguistico della
Sardegna.
(3) A tale scopo l'Osservatorio elabora studi, indagini statistiche, di monitoraggio
e di valutazione funzionali all'attività dell'Assessore della cultura, pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della
gioventù.
(4) Sono compiti dell'Osservatorio:
(a) l'elaborazione di proposte in merito agli atti di programmazione regionale
di cui al successivo articolo 18, nonchè l'individuazione dei criteri di verifica
dello stato di attuazione dei programmi;
(b) la promozione dell'elaborazione di progetti educativi volti alla valorizzazione
della cultura e della lingua sarda nelle sue varietà locali onchè della cultura
e della lingua catalana di Alghero nele scuole di ogni ordine e grado, comprese
le istituzioni per l'educazione dgli aldulti, ai fini dell'attuazione di quanto
disposto dall'articolo 5 della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
(Statuto speciale della Sardegna); la predisposizione di proposte di orientamento
scolastico e di integrazione di programmi ministeriali di insegnamento;
(c) la promozione dell'incontro tra domanda ed offerta di attività culturali,
sia mediante l'elaborazione di un progetto per la realizzazione -con inizio
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge- di una banca dati
sulle attività culturali esistenti nella Regione, isa con l'assistenza tecnica
e operativa per l'utilizzazione degli strumenti legislativi ed amministrativi
regionali, statali e comunitari de incentivazione dell'attività culturale;
(d) il raccordo con i Centri interdipartimentali di sperimentazione didattica
o analoghe strutture delle università per l'attuazione dei servizi didattici
integrativi previsti dall'articolo 6 della legge 19 novembre 1990 n. 341 (Riforma
degli ordinamenti didattici universitari);
(e) la promozione, il coordinamento, l'indirizzo e la programmazione delle
attività di catalogazione, di conservazione e di predisposizione di appositi
repertori regionali del patrimonio culturale regionale, scritto e orale, nelle
sue diverse articolazioni artistiche, musicali e di cultura materiale, da
parte dei Sistemi ed organismi culturali previsti al precedente articolo (4).
(5) L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di proposta nell seguenti materie:
(a) l'attivazione e il raccordo delle iniziative volte alla sensibilizzazione,
all'informazione e all'aggiornamento degli insegnanti e degli operatori scolastici,
da parte degli istituti, centri o agenzie operanti nel campo formativo, anche
ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;
(b) il supporto alla programmazione culturale degli enti locali, per l'attuazione
delle finalità previste dalla presente legge, ed il collegamento tra iniziative
regioneli e di enti locali con quelle autonome di privati, singoli o associati;
(c) la periodica analisi delle spese regionali nei diversi setori previsti
dalla presente legge, anche con specifiche e sistematiche valutazioni comparative
fra costi e benefici degli interventi e delle attività.
(6) Le operazione interne alle attività dell'Osservatorio sono garantite dallo
stesso in forma autonoma. Le funzioni amministrative dello stesso sono assicurate
dall'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù anche nel periodo
in cui si realizza la riorganizzazione degli uffici di riferimento.
(7) Per l'attuazione di progetti ed attività comuni tra le Amministrazioni
statali e regionali, saranno promosse dall'Amministrazione regionale le necessarie
intese per l'utilizzo e il coordinamento del personale.
Articolo 9
Personale dell'Osservatorio
(1) Il contingente numerico del personale dell'Osservatorio è composto da
25 addetti ed e così articolato:
- 1 direttore dell'Osservatorio;
- 6 responsabili delle Sezioni dell'Osservatorio;
- 10 collaboratori di qualifica funzionale non inferiore alla VII;
- 3 collaboratori di VI qualifica funzionale;
- 4 collaboratori di IV o V qualifica funzionale;
- 1 collaboratore di III qualifica funzionale.
(2) A tal fine l'Osservatorio si avvale di personale del ruolo unico regionale
ovvero di personale statale, in particolare del settore scuola e dei beni
culturali di qualifica corrispondente, in posizione di comando; ovvero di
personale appartenente agli enti regionali non compreso nel ruolo unico regionale
e agli enti locali in posizione di comando. Limitatamente al suo direttore
ed ai direttori delle Sezioni di cui all'articolo 122, comma 1, l'Osservatorio
si avvale di personale assunto con contrati di diritto privato triennale,
rinnovabili una sola volta, nei limiti del contingente di cui al comma 1.
(3) L'articolazione del contingente di personale di cui al comma 1 può essere
modificata, con decreto del Presidente de la Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, previa conforme
deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione
consiliare competente, in relazione ad esigenze di realizzazione di programmi
dell'Osservatorio, fermo comunque il numero massimo del contingente.
Articolo 10
Direttore dell'Osservatorio
(1) La direzione dell'Osservatorio è affidata ad un Direttore, nominato con
decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della cultura, pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù,
a seguito di motivata scelta tra soggetti esterni all'Amministrazione regionale
in possesso di qualificazione culturale e di provata esperienza professionale
in rapporto agli obiettivi della presente legge che abbiano presentato, in
base a pubblico avviso, apposita domanda, documentata con i titoli e le esperienze
di lavoro effettuate.
(2) Il Direttore cura il funzionamento dell'Osservatorio e coordina l'attività
delle sezioni.
(3) Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato mediante convenzione triennale
rinnovabile per una sola volta. La convenzione dovrà indicare, tra l'altro,
le modalità ed i motivi di risoluzione anticipata. Il compenso non potra essere
superiore al trattamento economico spettante al personale regionale con qualifica
dirigenzale con 20 anni di servizio maggiorato delle indennità di coordinamento.
Articolo 11
Coordinamento fra Assessorato regionale della cultura e Direttore dell'Osservatorio
(1) Il Direttore dell'Osservatorio garantisce l'autonomia scientifica dello
stesso, rispondendo di questa e delle attività svolte direttamente all'Assessore
della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo,
sport e problemi della gioventù, anche con la redazione di una relazione quadrimestrale.
(2) Il Coordinatore Generale dell'Assessorato regionale della cultura, pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della
gioventù cura il raccordo fra i Servizi dell'Assessorato e l'Osservatorio,
al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi della presente legge.
Articolo 12
Struttura dell'Osservatorio
(1) L'Osservatorio articola la propria attività nelle seguenti Sezioni:
(a) Sezione didattica interdisciplinare;
(b) Sezione della lingua, della letteratura e della comunicazione orale della
Sardegna;
(c) Sezione di storia, archivistica e organizazzione bibliotecaria e documentaria;
(d) Sezione delle comunicazioni di massa e degli studi sociali sui processi
psicodinamici di trasformazione della società sarda;
(e) Sezione dei beni ambientali e paesaggistici, archeologici, storico-artistici
nonchè dell'architettura e dell'urbanistica tradizionali;
(f) Sezione delle tradizioni popolari, della cultura materiale, della musica,
del teatro, della pintura e delle altre arti.
(2) La Sezione della lingua di cui alla lettera (b) del primo comma, è articolata
in modo tale da assicurare specifiche competenze in ordine alla lingua sarda
e alla lingua catalana di Alghero.
(3) L'articolazione in Sezioni non può essere ricondotta all'istituzione della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della cultura, pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della
gioventù, sentito il Comitato tecnico-scientifico, in relazione e esigenze
di mutamento delle finalità e degli obiettivi, acquisito il parere della competente
Commissione consiliare.
(4) Le Sezioni operano secondo criteri di interdisciplinarietà. Ciascuna di
essa cura, in relazione alle materie di sua competenza, l'attuazione dei compiti
di cui al precedente articolo 8, predisponendo a tal fine appositi progetti.
(5) Il personale dell'Osservatorio opera nelle diverse Sezioni senza un rapporto
esclusivo con alcuna di esse e secondo la metodologia del lavoro di gruppo.
(6) Ad ogni Sezione è preposto un responsabile nominato con decreto dell'Assessore
regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo, sport e problemi della gioventù, previa deliberazione della Giunta
regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 della
presente legge, attraverso una scelta motivata, tra soggetti esterni all'Amministrazione
regionale che abbiano presentato, a seguito di pubblico avviso, apposita domanda
corredata di titoli di qualificazione professionale adeguati alle diverse
competenze delle Sezioni.
(7) Il rapporto di lavoro del responsabile della Sezione è regolato mediante
convenzione triennale rinnovabile eventualmente una sola volta. La convenzione
dovrà indicare, tra l'altro, le modalità e i motivi di risoluzione anticipata.
Il compenso non potrà essere superiore al trattamento economico spettante
al personale regionale con qualifica dirigenziale con 12 anni di servizio.
(8) Per sopperire a particolari ed eccezionali esigenze connesse alla promozione
dell'indirizzo scientifico ed operativo delle Sezioni, l'Assessore regionale
della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo,
sport e problemi della gioventù, previa deliberazione della Giunta regionale,
sentito il Comitato tecnico-scientifico, secondole obiettive necessità poste
dai programmi dell'Osservatorio, può stipulare, in via straordinaria, convenzioni
con soggetti publici o privati particolarmente esperti e di riconoscita competenza,
prescelti motivamente sulla base dei titoli prodotti e delle esperienze naturate.
Articolo 13
Coordinamento con organi statali
(1) L'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù garantizce costantemente
la coerenza fra le attività dell'Amministrazione regionale e quelle svolte
in Sardegna dalle Amminsitrazioni statali nei rispettivi ambiti di competenza.
(2) A tal fine, ogni semestre, l'Assessore regionale della cultura, pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della
gioventù promuove una conferenza dei Servizi, alla quale vengono invitati
i responsabili delle Amministrazioni statali nella Regione, interessate dalle
competenze oggeto della presente legge.
Articolo 14
Consultore locali per la cultura e la lingua dei Sardi
(1) I Comuni, anche associandosi, possono costituire Consulte locali per la
cultura e la lingua dei Sardi, formate da persone competenti in materia, con
il compito di assumere iniziative tese a favorire la consenza e la valorizzazionie
della cultura e della lingua locale e regionale, nonchè di formulare osservazioni
e proposte dell'Osservatorio e presentare appositi programmi di attività.
TITOLO III
AZIONI E INTERVENTI
Articolo 15
Catalogo generale della cultura sarda
(1) L'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù provvede ad istituire
il Catalogo generale della cultura sarda, che raccoglie e documenta il complesso
della produzione artistico-culturale della Regione, passata e presente, organizzato
secondo modalità che ne favoriscane e l'utlilizzazione decentrata.
(2) A tal fine l'Assessorato della cultura propone, avvalendosi dell'Osservatorio
-entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge- un progetto per
la raccolta ed il coordinamento dei cataloghi e degli archivi, elaborati dei
Servizi e dagli organismi di cui al precedente articolo 4 e dagli istituti,
enti o soggetti comunque autonomamente operanti nei diversi di riferimento
della presente legge.
Articolo 16
Censimento del repertorio linguistico dei Sardi
(1) L'Amministrazione regionale finanzia il censimento del repertorio linguistico
dei Sardi secondo un progetto che sarà presentato dalla Sezione lingua, della
letteratura e della comunicazione orale della Sardegna dell'Osservatorio entro
un anno dalla sua costituzione.
(2) Il progetto dovrà prevedere:
(a) la ricerca e la rilevazione in ciascuna comunità sarda di tutto il lessico
ivi usato secondo i criteri definiti dalla Sezione lingua e letteratura sarde;
(b) l'informatizzazione;
(c) la publicazzione dei risultati della ricerca, con particolare attenzione
alla elaborazione dei dizionari generali della lingua sarda e della lingua
catalana di Alghero, nonchè dell'atlante linguistico della Sardegna;
(d) i criteri per la collaborazione con le Consulte locali per la cultura
e la lingua dei Sardi;
(e) le forme di eventuali convenzioni con enti o singoli esperti.
Articolo 17
Conferenze annuali
(1) L'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù promuove conferenze
annuali a livello provinciale sulla cultura e sulla lingua sarde, alle quali
partecipano gli enti locali, le Università, le istituzioni scolastiche, le
Sovrintendenze e gli operatori culturali e scolastici.
(2) Le conferenze sono finalizzate a garantire il raccordo tra la Regione
e i soggetti operanti nel settore culturale, in fase di elaborazione degli
interventi regionali e in sede di attuazione e verifica, e a raccogilere osservazioni
e proposte all'Osservatorio.
Articolo 18
Programmazione
(1) Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione, sentito
il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, adotta un Piano triennale
di interventi.
(2) Il Piano triennale, elaborato dall'Osservatorio, è approvato dalla Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù,
previo parere della Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno
dell'anno che precede la sua decorrenza.
(3) Il Piano può essere aggiornato e modificato annualmente, secondo le procedure
ed il termine previsti al comma 2, per far fronte a nuove, eventuali esigenze.
(4) Il Piano tende a realizzare una equilibrata diffusione nel territorio
regionale delle iniziative a favore della cultura e della lingua dei Sardi;
stimola l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi di sperimentazione,
finalizzati agli obiettivi della presente legge; persegue l'armonizzazione
degli interventi di politica culturale previsti dalla vigente legislazione.
(5) Il Piano individua le diverse aree d'intervento e articola in progetti-obiettivo
le iniziative per l'attuazione di quanto dispoto dall'articolo 3 della presente
legge. Esso contiene:
(a) gli indirizzi programmatici generali delle aree di intervento e i progetti-obiettivo
in cui queste si articolano;
(b) la tipologia, le modalità di attuazzione e gli strumenti di verifica di
ogni progetto-obiettivo;
(c) l'entità del finanziamento complessivo e la sua ripartizione per progetti-obiettivo
e per anno di finanzamento;
(d) i criteri e la modalità di coordinamento degli interventi programmati
con le altre attività regionali in materia di iniziative promosse dai diversi
Assessorati regionali che abbiano attinenza con le finalità della presente
legge;
(e) i criteri di ammissibilità delle spese relative alle atività par le quali
si richiede il finanzamento regionale;
(f) le modalità di erogazione dei contributi, dei finanzamenti e degli incentivi
previsti dai successivi articoli 19 e 20.
(g) i criteri, le modalità e l'entità dei finanziamenti a favore di organismi
e/o di iniziative culturali che godono di contributi dell'Amministrazione
regionale.
(6) Entro tre mesi dalla data di approvazione del Piano triennale e degli
eventuali aggiornamenti annuali, la Giunta reginale, su proposta dell'Assessore
regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo, sport e problemi della gioventù, sentito il direttore dell'Osservatorio,
previo parete della competente Comissione consiliare, approva il piano di
riparto dei finanziamenti riferiti al triennio.
Articolo 19
Interventi finanziari
(1) L'Aministrazione regionale concede a soggetti operanti del settore culturale,
sulla base del Piano triennale di interventi, contributi finanziari secondo
le seguenti misure e modalità:
(a) per le istituzioni scolastiche e gli enti locali associati sino alla concorrenza
del 90 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
(b) per gli locali singoli, gli enti pubblici e morali e l'Universistà fino
alla concorrenza dell'80 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
(c) per i soggetti privati, singoli o comunque organizzati nelle forme di
legge e senza scopo di lucro fino alla concorrenza del 60 per cento delle
spese previste, ammesse e documentate;
(d) per i soggetti privati ivi compresi qelli con scopo di lucro l'Amministrazione
regionale può concorrere al pagamento degli interessi bancari per i mutui
contratti per le spese di investimento e di attività secondo la misure e le
modalità stabilitate con il Piano triennale di cui all'articolo 18.
(2) Nell'ambito del Piano triennale e degli aggiornamenti annuali, tenuto
conto del tetto contributivo fissato ai punti a), b) , c) e d) del comma 1
il sostegno finanziario può essere ulteriormente graduato all'interno delle
singole categorie dei richiedenti allo scopo di promuovere la qulità e la
massima diffusione territoriale delle attività anche in considerazione delle
eventuali ricorse integrative dei singoli soggetti.
(3) Sono finanziabili le attività di detti soggetti volte a perseguire, sulla
base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le seguenti finalità:
(a) la racolta, l'ordinamento e l'analisi dei vari aspetti della realtà culturale
della Sardegna;
(b) il reperimento e la raccolta del patrimonio di cultura popolare e di tradizione
orale della Sardegna;
(c) la conservazione e l'acquisizione di oggetti ed elaborati riguardanti
la cultura sarda ed in particolare quella materiale, quali: reperti naturalistici,
beni bibliografici, raccolte di oggetti d'arte e di artigianato, raccolte
do oggetti e di strumenti inerenti alle tradizioni di vita e di lavoro del
popolo sardo. Per poter beneficiare dei contributi di cui al presente capoverso
deve essere garantita la pubblica fruibilità delle raccolte;
(d) l'organizzazione di concorsi e premi per elaborati in prosa, poesia e
per canti in lingua sarda, per la musica, la saggistica e la ricerca scientifica
in Sardegna, specificamente indirizzati all'approfondimento dei valori culturali
del popolo sardo;
(e) l'organizzazione di manifestazioni che abbiano per scopo la diffusione
della conoscenza dell'isola e della civilità sarda, in tutte le sue espressioni
materiali e spirituali;
(f) la pubblicazzione di testi audiovisivi in lingua sarda, o comunque relativi
alla cultura dell'isola, preordinati alla integrazione dei programmi ministeriali
di insegnamento, compresi libri di lettura e di consultazione utili a fini
didattici;
(h) l'attuazione di esperienze educative extrascolastiche coerenti con le
finalità della presente legge, inerenti al rapporto scuola-territorio;
(i) l'ideazione e l'attuazzione di progetti di ricerca e di sperimentazione
nei settori della musica, del teatro e delle arti visive finalizzati al raccordo
e al dialogo tra cultura sarda e altre culture;
(l) ogni altra attività che rientri nelle finalità della programmazione culturale
previste dal Piano triennale di cui all'articolo 18.
(4) Il cumulo fra i contributi regionali e quelli eventualmente concessi da
altri soggetti per la medesima iniziativa non può superare il limite massimo
di finanziamento fissato, per le diverse categorie di intervento, dal comma
1.
(5) I contributi sono concessi su domanda da presentarsi all'Assessorato regionale
della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo,
sport e problemi della gioventù entro sessanta giorni dalla publicazione del
Piano triennale o degli eventuali aggiornamenti annuali. Alla domanda devono
essere allegati:
(a) atto costitutivo, statuto, composizione aggiornata degli organi sociali
nel caso di enti o seggetti collettivi;
(b) indicazione dei beni strumentali e dell'eventuale personale disponible
e di quello occupato in base al rapporto di lavoro dipendente;
(c) certificato di vigenza, per le società;
(e) piano economico e bilancio di previsione.
A partire dal secondo anno di attività la liquidazione dei contributi assegnati
è subordinata alla presentazione di regolare rendiconto delle spese ammesse,
relativo all'annualità precedente.
(6) Le disposizioni contenute nel presente articolo con riferimento alla lingua
e alla cultura sarda si applicano anche alle attività concernenti la lingua
e la cultura catalana di Alghero i singoli idiomi locali.
Articolo 20
Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa
(1) La Regione, nell'ambito di apposita legge di settore che, entro un anno
dall'entrata in vigore delle presenti norme, dovrà disciplinare, oltre al
merito delle attività, la misura e la modalità delle sovvezioni, contribuisce
finanziariamente, anche eventualmente attraverso convenzioni e partecipazioni
societarie, alla produzione ed alla diffusione di programmi radiofonici e
televisivi, nonché a pubblicazioni su testate giornalistiche in lingua sarda.
(2) Tali programmi e pubblicazioni dovranno essere la traduzione operaritiva
di spedifici progetti culturali presentati da soggetti publici o privati,
purché rispondenti agli obiettivi indicati dal Piano triennale di cui all'articolo
18.
(3) Sino all'approvazione della legge di settore di cui al comma 1, Amministrazzione
regionale, con delibewrazione della Giunta, su proposta delll'Assessore regionale
della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, inforamazione, spettacolo,
sport e problemi della gioventù, sentito il Comitato tecnico-scientifico di
cui all'articolo 6 e previo parere della comptente Commissione consiliare,
potrà finanzare progetti concernenti programmi e publicazioni indicati al
comma 1 che rientrino nelle finalità della presente legge.
Articolo 21
Borse di studio
(1) In relazione alle finalità previste dall'artcolo 1, l'Administrazione
regionale, su proposta dell'Assessore rigionale della cultura, publica istruzzione,
beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi delli gioventù,
bandisce borse di studio nelle materie oggetto della presente legge.
(2) Le aree di ricerca oggetto delle borse di studio sono proposte dall'Osservatorio
sulla base delle esigenze della propria attività istituzionale.
Articolo 22
Convenzioni con strutture esterne
(1) Per le finalità stabilite dalla presente legge l'Admministrazione regionale
è autorizzata a stipulare con Istituzioni universitarue, soggetti publici
e privati ed esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di
attività culturali, convenzioni aventi a oggetto sia forme di collaborazione
e consulenza tecnico-scientifica, sia lo scambio di materiale documentario
con l'Osservatorio.
(2) In sede di aggiornamento e verifica annuale del Piano triennale di cui
all'articolo 18, dovrà darsi atto, con apposito, delle convenzioni stipulate
nell'anno precedente e di quelle previste per gli anni successivi.
TITOLO IV
ATTIVITÀ DELLA REGIONE NELLA INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI E NELLA
SPERIMENTAZIONE
CAPO I
INTERVENTO REGIONALE
Articolo 23
Intervento della Regione nella scuola sarda
(1) In attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione culturale e linguistica,
previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica, per la
finalità indicate dall'articolo 1 della presente legge e, in modo specifico,
allo scopo di favorire la maturazione culturale e l'esercizio del diritto
allo studio, di stimolare la formazione scolastica e l'aggiornamento del personale
docente e diretivo della scuola, di arginare e superare il grave fenomeno
della dispersione scolastica e di arricchire il livello delle conpetenze linguistiche
e della formazione e della formazione culturale dei cittadini, nell'esercizio
degli speciali poteri di cui all'articolo 5, lettera (a) dello Statuto sardo,
la Regione, nel territorio di competenza, adatta e integra i programmi e gli
ordinamenti delle scuole di ogni ordine e grado con le aree disciplinari inedicate
nel successivo articolo 24.
(2) La Regione ed il competente Ministerio individuano, d'intesa, i percorsi
formativi scolastici con l'introduzione delle aree disciplinari di cui al
successivo articolo 24. Tali percorsi formativi sono a base dell'attività
di sperimentazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 419, nelle parti in cui prevede:
- il sostegno della sperimentazione e delle innovazioni di ordinamenti e strutture
(articolo 3);
- la sperimentazione metodologico-didattica (articolo 2).
(3) A tal fine, la Regione:
(a) promuove, d'intensa con il competente Ministerio, progetti di ambito regionale
e, d'intensa con i competenti organismi scolastici, progetti di ambito locale,
volti a tutela, valorizzazione e diffusione della cultura e della lingua sarda;
(b) interviene, d'intensa con il competente Ministerio, per integrare con
risorse proprie, senza contrastare con essi, gli interventi dello Stato nei
settori già indicati al precedente comma 1.
CAPO II
INTEGRAZIONE
Articolo 24
Integrazione degli ordinamenti e dei programmi scolastici
(1) Nei programmi della scuola dell'obbligo ed in quelli delle scuole secondarie
superiori è introdotto, nell forme di cui al precedente articolo 23, l'insegnamento
delle seguenti discipline:
(a) lingua e letteratura sarde;
(b) storia della Sardegna;
(c) storia dell'arte della Sardegna;
(d) musica e danza sarde;
(e) geografia ed ecologia della Sardegna.
(2) L'insegnamento delle citate materie è di comptenza dei maestri elementari
e nelle scuole secondarie, dei professori di materie letterarie, di staoria,
di educazione artistica, di educazione musicale, di storia dell'arte, di geografia
e di scienze naturali. Esso va inserito nei rispettivi programmi generali
di insegnamento e gradualmente svolto in lingua sarda, nelle sue varianti
locali.
(3) Nella scuola materna dovrà essere comunemente usata, accanto a quella
italiana, la lingua sarda.
Articolo 25
Attivazione del processo di integrazione
(1) Per il conseguimento dei fini di cui al precedente articolo 23, entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale
della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo,
sport e problemi della gioventù ed il competente Ministerio stabiliscono,
d'intesa, per ogni disciplina indicata all'articolo 24 e per ogni ordine e
grado di scuola, i progammi relativi alle integrazioni che entreranno in vigore
nell'anno scolastico successivo a quello di approvazione. Gli atti dell'Assessore
sono adottati previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere
della competente Commissione consiliare e sulla base di una proposta -presentata
dallse Sezioni dell'Osservatorio di cui alle lettere (a) e (b) del primo comma
dell'articolo 12- tesa alll'attivazione e al coordinamento delle iniziative
concernenti la valorizzazione della cultura e della lingua sarde nelle scuole
ed alla formazione del personale docente e direttivo.
(2) I programmi di cui al comma precedente sono adottati, nella loro prima
stesura, per avviare il processo di integrazione ed al fine di attivare la
fase di sperimentazione prevista al comma 2 del successivo articolo 27. Gli
stessi programmi sono progressivamente ridefiniti sulla base di quanto previsto
dal comma 2 del successivo articolo 28.
Articolo 26
Finanzamento di corsi universitari
(1) La Regione ha la facoltà di finanzare l'attivazione, presso le Università
della Sardegna, di corsi integrativi, da realizzare mediante contratti di
diritto privato, volti all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative
alla Sardegna prioritariamente nelle seguenti aree:
(a) linguistico-letteraria;
(b) storica e archeologica;
(c) geografico-ambientale;
(d) socio-antropologica e socio-economica;
(e) giuridico-istituzionale;
(f) paesistica e architettonica;
(g) artistica.
CAPO III
SPERIMENTAZIONE
Articolo 27
Sperimentazione in ambito regionale
(1) Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione culturale
e linguistica, previsti dagli articolo 6 e 9 della Costituzione, avvalendosi
dell'articolo 5 -lettera (a) dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'attuazione
delle ipotesi di sperimentazione e ricerca educativa prevista dall'articolo
3 del decreto del Presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 419, il sistema
scolastico regionale viene considerato, in tutta la sua stensione, sede di
sperimentazione culturale e linguistica.
(2) A partire del primo anno scolastico successivo alla definizione dei percorsi
formativi e dei programmi di cui agli articoli 23 e 25, nelle scuole materne,
elementari e secondarie della Sardegna ha luogo, d'intensa con il competente
Ministerio, una fase di sperimentazione e innovazione degli ordinameni e delle
strutture, finalizzata alla definizione del processo di integrazione, fondata
sui seguenti principi:
(a) lo studio della lingua sarda nelle diverse varianti in uso della Regione,
a partire della parlata della comunità di appartenza;
(b) lo studio sistematico dei vari aspetti del patrimonio storico-archeologico,
giuridico, geografico, ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale
della Sardegna;
(c) l'impegno della lingua sarda come strumento veicolare in tutte le aree
formative, in tutti gli ambiti disciplinari;
(d) la formulazione di programmi aduacativi biculturali e bilingui.
(3) La fase di sperimentazione di cui al precedente comma seguirà cicli di
tre anni per la scuola materna e per la scuola media inferiore e di cinque
anni per la scuola elementare e per la scuola media superiore.
Articolo 28
Verifica ed esiti della sperimentazione
(1) Le relazione sugli esiti della fase di sperimentazione di cui al comma
2 dell'articolo 27, valutati ai sense dell'articolo 3 del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 419 dagli organi collegiali della scuola e dagli ispettori tecnici
della Sovrintendenza scolastica e dall'IRRSAE, saranno inviate anche all'Osservatorio,
che provvederà a una elaborazione di sintesi delle esperienze, in riferimento
alle finalità previste dall presente legge, da presentare all'Assessore regionale
della cultura, pubblica istruzione, beni culturali informazione, spettacolo,
sport e problemi della gioventù.
(2) A conclusione della fase di sperimentazione e sulla base dei relativi
risultati, con decreto dell'Assessore reigoanle della cultura, pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù,
su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente con una disciplina organica ai sensi dell'articolo 5 della L.C.
26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
Articolo 29
Piano di sperimentazione educativa
(1) I piani per l'attuazione della fase di speriementazione di cui all'articolo
27 e quelli per le eventuali successive iniziative di sperimentazione, basati
sull'integrazione dei programmiu ministeriali con quelli di cultura e lingua
sarde, si realizzano attraverso programmi distinti per i diversi ordini di
studi.
(2) I piani sono adottati secondo quanto prevsito dagli articoli 2 e 3 del
D.P.R. n. 419 del 1974. Quelli di cui all'articolo 3 del citato decreto sono
definiti d'intesa tra il competente Mininsterio e la Regione.
(3) Le proposte relative ai programmi delle Università dovrano essere espresse
ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma
degli ornamenti didattici universtiari).
Articolo 30
Previsioni dei piani
(1) I piani di speriementazione dovranno prevedere le determinazioni indicate
al terzo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 419/1974, nonché adeguate forme
di aggiornamento professionale e culturale del personale ispettivo, direttivo
e docente.
(2) Al fine della individuazione dei percorsi formativi e dei programmi previsti
agli articoli 23 e 25, dovrano essere garantiti -con il concorso della Svrintendenza
scolastica regionale e dell'IRRSAE e con l'eventuale apporto della Università
sarde e di specialisti d'altra provenienza -organici programmi di formazione,
specializzazione e aggiornamento per tutto il personale delle scuole di ogni
e grado, al fine di rendere efficaci le previsioni dei piani.
(3) I piani dovrano comunque prevedere che i programmi di sperizmentazione
si attuino anche attraverso un sistematico rapporto fra gli ambiti istituzionali,
scolastici, culturali, sociali e produttivi di riferimento, al fine di garantire
una conoscenza attualizzata del patrimonio culturale e linguistico locale.
Articolo 31
Centri di servizi culturali
(1) L'Amministrazione regionale per favorire l'attività di educazione degli
adulti finalizzatta alla promozione e allo sviluppo delle conoscenze, particolarmente
in materia di lingua, cultura e storia della Sardegna, nelle more dell'adozione
di apposita legge regionale che dovrà definire compiti e forme amministrative,
si avvale anche delle strutture e del personale dei Centri di Servizi culturali
di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, integrata dall'articolo
58 della legge 22 gennaio 1990, n. 1.
Articolo 32
Concorso della Regione per l'acquisizione di metodologie didattiche
(1) La Regione concorre agli oneri per l'acquisizione di materiali didattici
e scientifici per la svolgimento delle attività derivanti dalle disposizioni
di cui agli articoli del presente titolo IV.
(2) Il concorso regionale può essere esteso a programmi di sperimentazione
deliberati dai collegi dei dodenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31
maggio 1974, n. 419, puché tali programmi siano finalizzati all'insegnamento
delle materie previste dal comma 1 del precedente articolo 24.
(3) Il contributi previsti nei commi precedenti sono erogati nell'ambito dei
programmi di intervento di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale
27 giugno 1984, n. 31.
TITOLO V
USO DELLA LINGUA SARDA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 33
Collegi e rapporti con le Amministrazioni
(1) Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione culturale
e linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica
e sulla base della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti
locali attribuita alla Regione autonoma della Sardegna dalla legge costituzionale
23 settembre 1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi
regionalil e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti,
potrà essere liberamente usata, nella fase della discussione, la lingua sarda.
Le relative amministrazioni garantizcono, ove venga richiesta, la traduzione
di tali interventi.
(2) Ove previsto nei citati regolamenti e statuti, degli interventi così svolti
dovrà essere garantita la verbalizzazione. Sulla base dei citati ordinamenti,
nella successiva fase deliberativa e nei conseguenti documenti, potrà essere
usata la lingua sarda purchè accompagnata, a cura del presidente del collegio,
dal corrispondente testo in lingua italiana.
(3) Nella corrispondenza e nelle communicazioni orali dei cittadini dirette
all'Amministrazionee regionale e a quelle locali è possibile usare la lingua
sarda.
(4) Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tali amministrazioni
adeguano alle esigenze pratiche poste dalle finalità le relative strutture,
utilizzando, a tal fine, i corsi di aggiornamento e qualificazione del personale
regionale e locale che l'Amministrazione regionale predisporrà entro 3 mesi
dalla stessa data.
(5) Gli oneri derivati dal disposto del precedente comma fanno carico sugli
stanzimenti scritti in conto dei capitoli 02093, relativamente al personale
dell'Amministrazione regionale e 11061/01, relativamente al personale degli
enti locali, del bilancio della Regione dell'anno 1994 e dei corrispondenti
capitoli degli anni successivi.
Articolo 34
Interventi a favore della frequenza scolastica
(1) Nell'ambito delle finalità della presente legge, per la realizzazione
degli "Interventi a favore della frequenza scolastica" previsti nel programma
triennale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato del Consiglio
regionale nella seduta del 20 dicembre 1990 e dal CIPE nella seduta del 12
marzo 1991, ed regionale, entro 60 giorni dalla data di adozione dei percorsi
formativi e dei programmi di cui agli articoli 23 e 25, d'intesa con il Ministero
competente, indice, in via straordinaria e per la fase di primo avvio, un
appalto concorso per la presentazione di progetti esecutivi finalizzati alla
formazione degli insegnanti, alla sperimentazione didattica e alla produzione
di materiale multimediale. Al concorso possono partecipare soggetti pubblici
e privati, anche tra loro consorziati.
(2) La commissione giudicatrice e composta dal Sovrintendente regionale scolastico
della Sardegna, dai Provveditori agli studi della Sardegna, da un rappresentante
dell'IRRSAE, da un docente dell'Università di Cagliari e da un docente dell'Università
di Sassari scelti dall'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù
che, tra i componenti predetti, nomina il presidente; svolgene le funzioni
di segretario un impiegato del ruolo unico regionale di qualifica funzionale
non inferiore alla VII.
(3) I progetti prescelti saranno seguiti e coordinati per competenza dall'Osservatorio
che, in fase ordinaria, ne curerà l'eventuale aggiornamento e la distribuzione
sul territorio.
Articolo 35
Utilizzo degli studi completati o in fase di completamento
(1) Nelle attività dell'Osservatorio potrano essere utilizzati e valorizzati
gli studi e le attività, attinenti alle materie regolate dalla presente legge,
che, su formale incarico già conferito e con il finanzamento dell'Amministrazione
regionale, siano stati svolti o siano in corso dei esecuzione da parte di
soggetti pubblici e privati.
Articolo 36
Interventi per il ripristino dei toponimi in lingua sarda
(1) L'Amministrazione regionale agevola, attraverso contributi agli enti locali,
le ricerche sui toponimi in lingua sarda e il ripristino degli stessi, anche
mediante l'installazione di cartelli strad1ali che contengano i nomi originari
delle località, delle vie, degli edifici e di tutto quanto è significativo
nella memoria storica dei Comuni. In tali casi le suddette indicazioni andranno
ad aggiungersi a quelle esistenti in lingua italiana.
Articolo 37
Tutela della cultura e della lingua catalana d'Alghero
(1) Quanto disposo nel precedente Titolo IV e nel presente Titolo V con riferimento
alla cultura e alla lingua sarda si applica altresì, con riferimento al territorio
interessato, alla cultura e alla lingua catalana d'Alghero.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 38
Norma finanziaria
(1) Le spese per l'atuazione della presente legge sono valutate in lire 100.000.000
per l'anno 1993, in lire 10.000.000.000 per il 1994 e in lire 25.000.000.000
per il 1995.
(2) Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e nel bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1994-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
[omissis]